DM 02/04/1987
ZOOTECNIA (ALLEVAMENTO)
Decreto Ministeriale 2 aprile 1987 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 93). -- Modalità per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento da assegnare ai produttori di latte ai sensi dell'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare.
Preambolo
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:
Visto il proprio decreto ministeriale del 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, contenente disposizioni per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 857/84, Visti i decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 14 novembre 1984 e n. 80 del 7 aprile 1986, che dettano i criteri per la concessione di un'indennità a favore dei produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione lattiera in applicazione all'art. 4, primo comma, lettera A), del regolamento CEE n. 857/84; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1987, che ha accertato la sussistenza nell'Unione nazionale di associazione di produttori agricoli denominata «Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino - U.N.A.Lat», dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dal regolamento CEE n. 1360/78; Considerato che al fine di attribuire i quantitativi di riferimento, da assegnare ai sensi dell'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 ai produttori non associati e alle associazioni di produttori non aderenti alla U.N.A.Lat, sussiste la necessità di acquisire entro il più breve tempo possibile i nominativi dei suddetti produttori e delle associazioni che hanno ceduto nel 1983 latte e/o altri prodotti lattieri ad imprese comunque costituite che raccolgono, trattano, trasformano e commercializzano latte ed altri prodotti lattiero-caseari ed i quantitativi consegnati; Considerato che gli stessi elementi devono essere assunti per i produttori di latte e/o altri prodotti lattiero-caseari che vendono direttamente al consumo il latte da loro prodotto e/o i prodotti da questo ottenuti;
Decreta:
Articolo unico
-- Per ottenere l'assegnazione del quantitativo di riferimento di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68, devono presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Via XX Settembre - Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto:
a) i produttori non aderenti ad associazioni di produttori, che nel corso del 1983 hanno effettuato consegne di latte di vacca e/o prodotti lattiero-caseari ad un acquirente, e/o che vendono direttamente al consumo il latte di loro produzione e/o provvedono direttamente alla sua trasformazione ed alla successiva vendita dei prodotti lattiero-caseari ottenuti e che abbiano presentato le dichiarazioni previste all'art. 2 e/o 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1985;
b) le associazioni di produttori, riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78, non aderenti all'U.N.A.Lat, per i produttori associati che abbiano adempiuto agli stessi obblighi previsti al punto a).
Le domande dovranno essere redatte secondo i modelli allegati 1 e 2.
Non possono presentare la domanda i produttori non aderenti alle associazioni che hanno beneficiato dei provvedimenti per l'abbandono definitivo della produzione lattiera di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1984 ed al decreto ministeriale 25 marzo 1986.
Devono, altresì, presentare la domanda indicata al presente articolo anche i produttori di latte che hanno iniziato la loro attività dopo il 1983. Le associazioni di produttori devono riportare i dati relativi a tali produttori separatamente. I produttori non aderenti alle associazioni dovranno presentare la domanda secondo il modello allegato 3. A tali produttori sarà attribuito un quantitativo di riferimento in funzione dei quantitativi disponibili dopo che sarà stata effettuata l'assegnazione ai produttori di cui ai punti a) e b) del presente decreto.
Allegato unico
(Sono omessi gli allegati)